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Art. 1. E' costituita a tempo indeterminato l'associazione "EMILIO ONLUS" quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e della L. 383/2000 s.m.i..
E' fatto obbligo l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"
L'Associazione ha sede in Castiglione Torinese (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
Art. 2. L'Associazione "EMILIO", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di solidarietà e utilità sociale a favore di terzi e degli associati e opera nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria.
Art. 3. L'Associazione ha scopi di solidarietà e di utilità sociale; persegue in particolare le finalità seguenti e realizza i propri scopi con le attività qui elencate, a titolo meramente esemplificativo, e che si intendono rivolte a tutti i soggetti con sindrome autistica e/o asperger, e disabilità intellettiva, di tutte le età, con particolare attenzione ai soggetti adulti:
Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di particolare necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.
Art 3 bis. I destinatari delle attività sono soggetti terzi con sindrome autistica e/o asperger, adulti e non, svantaggiati o non svantaggiati, in generale persone con handicap fisici e/o psichici, nonché i soci.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (come feste e sottoscrizioni anche a premi) per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali.
Art. 6. Trasparenza: l'associazione garantisce, promuove, e mette in atto, la totale trasparenza dei conti (entrate e uscite) con la pubblicazione delle stesse sul suo sito internet, con tutte le specifiche necessarie a comprendere l'origine delle fonti di finanziamento ed i capitoli di spesa.
Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti i cittadini italiani e stranieri che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione.numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti che ne condividono gli scopi, si impegnano a realizzarli e sono mossi da spirito di collaborazione e solidarietà. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Il socio minorenne è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal compimento dei 18 anni.
Per i soci minorenni il diritto dell'elettorato attivo e passivo viene esercitato dall'esercente la potestà parentale presente in assemblea, e verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso.
La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
Art. 8 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a. fondatori
b. volontari
c. onorari.
Art. 9. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di proporre le norme per il regolamento interno, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 60 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.
I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del regolamento interno.
Art. 10. La qualità di socio si perde:
Nel caso di esclusione, il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione.
Il provvedimento di esclusione avrà effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione mediante raccomandata A/R e dovrà contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata.
Contro il provvedimento di espulsione, così come contro il diniego di iscrizione, è possibile il ricorso all'assemblea. L'assemblea decide alla prima riunione successiva.
Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.
Art. 12. Sono organi dell'Associazione:
a. l'Assemblea dei soci;
b. il Consiglio Direttivo;
c. il Presidente;
Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.
Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dal CD, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal CD quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati
mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili sino a un massimo di 10 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche (oppure) salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo del consiglio direttivo oppure un terzo dei soci.
La convocazione è fatta a mezzo avviso telefonico e mail almeno 15 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Il Presidente
Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Tesoriere
Art. 24. Il Tesoriere se previsto dal regolamento è nominato dal consiglio direttivo e può essere un membro del consiglio, un socio o un esterno retribuito. E' il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il Segretario
Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Collegio dei Revisori dei Conti
Art.26. Il collegio dei Revisori dei conti, se previsto dal regolamento è organo di controllo amministrativo-finanziario.
Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica 3 esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Art. 27. Il Collegio dei Revisori, con cadenza decisa nel regolamento interno verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.
Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.
Collegio dei Probiviri
Art. 28. Il collegio dei Probiviri, se previsto dal regolamento interno, costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.
I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. La carica di Proboviro è sempre incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti, tranne nel caso in cui il numero di associati sia insufficiente a garantire che i membri del collegio di Probiviri non facciano parte del direttivo o del collegio dei revisori dei conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri:
Art. 29. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla eventuale relazione scritta del Collegio dei Revisori presentaper l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
Art. 30. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Vi è divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che ciò non sia previsto per disposizione di legge o destinate a O.N.L.U.S. che fanno parte della stessa e unitaria struttura (d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10/1 lettera d), in ogni caso, gli utili e gli avanzi conseguiti dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 31. Il patrimonio sociale è costituito da:
Art. 32. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.
Art. 33. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.
È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con preferenza per altre associazioni o enti con analoga finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Regolamento interno
Art. 34. Le finalità e le attività dell'associazione sono regolate oltre che dal presente statuto anche da norme operative che i soci si danno e che andranno a costituire il regolamento interno. Tali norme saranno via via sancite dall'assemblea dei soci su proposta di qualsiasi socio tramite apposita votazione. La norma verrà approvata e andrà a costituire parte integrante del regolamento solo se votata con la maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci e all'unanimità dal consiglio direttivo. Ogni singolo punto del regolamento potrà essere cancellato, modificato o aggiunto con la procedura suddetta.
Art. 35. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento al regolamento interno, al Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.
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